Cartella esattoriale da atto di recupero Agenzia delle entrate. Compensazione esclusa

Ho ricevuto un atto di recupero dell’Agenzia delle entrate relativo a un credito Iva, a loro dire inesistente. Ho presentato istanza di autotutela ma poi tuttavia, senza ricevere risposta dall’Agenzia delle entrate, ho fatto trascorrere i 60 giorni dalla data di notifica entro cui presentare eventualmente ricorso.

Detto ciò, nei giorni scorsi ho ricevuto la cartelle esattoriale relativa ai carichi contenuti nel citato atto. 

Posso pagare il quantum dovuto utilizzando in compensazione dei crediti Irpef risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi da me presentata? 

Il recupero ossia la contestazione dell’utilizzo di crediti inesistenti è disciplinato dall’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La contestazione al contribuente è effettuata tramite apposito atto di recupero e applicazione della sanzione dal 100 al 200% del credito inesistente utilizzato (art.13, c.5 D.Lgs 471/1997).

Inoltre, trovano applicazione i maggiori termini di accertamento previsti dal comma 16, art.27 del D.L. 185/2008 (31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo del credito inesistente).

Detto ciò, noi di Paginafiscale le evidenziamo che ai sensi dell’art. 1, comma 422, della legge n. 311 del 2004, per il pagamento delle somme contestate con la cartella esattoriale a lei notificata di recente,  non è ammessa la compensazione prevista dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010.

In sostanza il pagamento dovrà essere effettuato “cash”.

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