Ravvedimento operoso delle rate del saldo e dell’acconto delle imposte. L’individuazione del “dies a quo”

Un’impresa avrebbe dovuto pagare la prima rata delle imposte al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%. Tuttavia, per mancanza di liquidità non ha effettuato il pagamento.  Detto ciò, vorrebbe ravvedersi entro fine agosto. Da quando decorre il ravvedimento ossia a quale data deve essere rapportata la riduzione da applicare all’imposta ordinaria, 20 luglio o 31 luglio? 

Pe risponde al quesito in esame ci viene in parte in aiuto la circolare n° 27/2013.

In tale sede, l’Agenzia delle entrate ha. messo in evidenza come:

in merito all’individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento, con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, va da sé che andrà considerato il termine entro cui si è scelto di eseguire l’originario versamento da correggere (16 giugno o 16 luglio).Laddove il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute – sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici – è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno.

Considerata la proroga del termine ordinario per il pagamento delle imposte dal 30 giugno al 20 luglio, senza maggiorazione, proroga prevista dal  D.L. n. 51/2023, art. 4, commi 3-sexies e 3-septies, noi di Paginafiscale, riteniamo che, nel caso specifico, il dies a quo dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento ossia per individuare l’abbattimento applicabile alla sanzione ordinaria sia la data del 20 luglio.

Nel caso specifico, il contribuente dovrà ricalcolare il quantum da versare considerando la prima scadenza del 20 luglio, termine entro il quale era possibile versare senza maggiorazione. Il contribuente provvederà a ricalcolare le rate eliminando la maggiorazione dello 0,40 e ravvedendo le rate scadute (la prima e la seconda), anche le rate successive dovranno essere versate senza maggiorazione (18 settembre, 16 ottobre, 16 novembre).

A ogni modo, è possibile anche svincolarsi dalle rate e pagare in ravvedimento frazionato ossia versare la parte dell’imposta che si riesce a pagare in base alle proprie disponibilità, gli interessi e la sanzione alla stessa rapportati.  Tenendo conto sempre come “dies a quo” la data del 20 luglio.

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