A seconda del momento in cui, tramite ravvedimento, viene regolarizzato un omesso o carente versamento rispetto alla sua scadenza originaria, il risparmio ottenuto dal contribuente sulle sanzioni da pagare varia. Ad esempio, se paga tra il 15° e il 30 giorno dalla scadenza originaria, verserà oltre all’imposta e agli interessi, una sanzione dell’1,5%. Sarebbe la sanzione ordinaria del 15% ridotta a 1/10 (comma 1, lett. a), art.13 del D.Lgs 472/1997). Dopo il 30° giorno la riduzione è meno sostanziosa a passa da 1/10 a 1/9. Via via si riduce l’abbattimento sulla sanzione ordinaria.
Detto ciò, laddove i trenta giorni ( o comunque gli alti termini che fanno scattare un ravvedimento più caro) cadono di sabato o domenica, pagando al primo giorno lavorativo successivo quale sanzione si prende, quella con la riduzione a 1/10 o a 1/9?
Per rispondere al quesito appena esposto ci viene in aiuto la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E.
In tale sede è stato messo in evidenza come l’articolo 1 del decreto ministeriale 31 marzo 2000 prevede che “le disposizioni in materia di versamento unitario con compensazione si applicano, con riferimento ai tributi, ai contributi e ai premi elencati nell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 anche alle somme, ivi comprese le sanzioni, dovute ai sensi degli articoli
13, 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Pertanto, per il rinvio espresso dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 al precedente articolo 17, la norma secondo cui qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo il versamento e’
tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, si applica anche per il pagamento delle somme dovute a seguito del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
In sostanza se il termine entro cui scade il ravvedimento più conveniente cade di sabato o domenica, il versamento può essere effettuato entro il lunedì lavorativo mantenendo il diritto al maggiore sconto sulla sanzione.