Proroga delle imposte al 20 luglio. 0,40% giornaliero solo sulla parte che eccede il credito da compensare

Rientro tra i soggetti beneficiari della proroga delle imposte al 20 luglio. Detto ciò, volendo rimandare il versamento al 31 luglio e utilizzare un credito Irpef che mi risulta dalla precedente dichiarazione, mi chiedo se il calcolo della maggiorazione dello 0,40% debba essere effettuato sull’imposta da versare al netto o al lordo del “credito d’imposta”. 

L’art.4 c. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023, post conversione in legge (Legge n°87/2023), ha previsto quanto segue:

I soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita’ produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia’ versato.

La proroga in parola si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Nei fatti, il termine lungo del 20 luglio si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022: applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;  ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

I versamenti prorogati al 20 luglio possono essere rimandati al 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.

Detto ciò, in merito al quesito su esposto, la maggiorazione dello 0,40% che la proroga eccezionalmente prevede sia calcolata in ragion di giorno, deve essere applicata alla differenza tra debiti e crediti; ad esempio per un credito di 1000 e un’imposta da versare pari a 1.100, la maggiorazione riguarda solo l’eccedenza di 100. Si ponga attenzione al fatto che tale meccanismo non riguarda i debiti INPS da versare alle scadenze delle imposte sui redditi (si pensi ai contributi eccedenti il minimale). In tali casi, indipendentemente dal credito vantato, la maggiorazione trova applicazione sull’intero debito. Si veda, tanto per citarne una, la circolare INPS n° 19/2023.

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