Crediti iva inesistenti. Quali sanzioni si applicano?

Un’impresa in contabilità semplificata, per errore, ha riportato in dichiarazione Iva una maggiore eccedenza d’imposta, così come utilizzata successivamente in compensazione in F24. Detto ciò, qual è il quadro sanzionatorio al quale potrebbero essere assoggettata in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle entrate? Entro quando l’Agenzia delle entrate può attivare i controlli?

Innanzitutto a monte bisogna distinguere se il maggior credito è stato esposto o meno in dichiarazione. Da quanto sopra riportato, la maggiore eccedenza è stata indicata nel dichiarativo. Dunque, la stessa è riscontrabile direttamente dai controlli delle dichiarazioni. Automatici e formali.

Da qui, entrano in gioco i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 36/e 2018. In tale sede, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che laddove il credito inesistente da eccedenze d’imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, si deve procedere unicamente con l’emissione degli atti tipici di accertamento in rettifica della dichiarazione:

  • da notificarsi entro gli ordinari termini di decadenza,
  • con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione. Sanzione  (dal 90 al 180 % vedi art.1 D.Lgs 471/1997) che sostituisce sia quella dell’omesso versamento del tributo che quella per la compensazione di crediti inesistenti.

Dunque, nel caso specifico, non scattano i maggiori termini di accertamento previsti dal comma 16, art.27 del D.L. 185/2008 (31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo del credito inesistente).

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