Un’impresa in contabilità semplificata, per errore, ha riportato in dichiarazione Iva una maggiore eccedenza d’imposta, così come utilizzata successivamente in compensazione in F24. Detto ciò, qual è il quadro sanzionatorio al quale potrebbero essere assoggettata in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle entrate? Entro quando l’Agenzia delle entrate può attivare i controlli?
Innanzitutto a monte bisogna distinguere se il maggior credito è stato esposto o meno in dichiarazione. Da quanto sopra riportato, la maggiore eccedenza è stata indicata nel dichiarativo. Dunque, la stessa è riscontrabile direttamente dai controlli delle dichiarazioni. Automatici e formali.
Da qui, entrano in gioco i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 36/e 2018. In tale sede, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che laddove il credito inesistente da eccedenze d’imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, si deve procedere unicamente con l’emissione degli atti tipici di accertamento in rettifica della dichiarazione:
- da notificarsi entro gli ordinari termini di decadenza,
- con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione. Sanzione (dal 90 al 180 % vedi art.1 D.Lgs 471/1997) che sostituisce sia quella dell’omesso versamento del tributo che quella per la compensazione di crediti inesistenti.
Dunque, nel caso specifico, non scattano i maggiori termini di accertamento previsti dal comma 16, art.27 del D.L. 185/2008 (31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo del credito inesistente).