Omesso versamento ritenute previdenziali e rilevanza penale. Il calcolo del plafond

Il DL 48/2023, c.d. decreto Lavoro, ha rivisto le sanzioni in materia  di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Si passa da una sanzione “da euro 10.000 a euro 50.000”, a una sanzione proporzionale all’illecito commesso. La rilevanza penale scatta oltre l’importo di 10.000 euro.

Detto ciò, in che modo ossia rispetto a quale scadenze contributive deve essere verificata la soglia di 10.000 euro?

L’art.2, comma 1-bis, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 così come modificato di recente dall’art.23 del DL 48/2023 prevede quanto segue:

L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un. importo superiore a euro 10.000 annui, e’ punito con la reclusione  fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non e’ superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso)). Il datore di lavoro non e’ punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

La soglia penale fissata a 10.000 euro annui, deve essere verificata considerando le mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso)”. Si veda a tal fine la sentenza, Cassazione Penale, Sezioni Unite, n°10424-2018 così come richiamata nella nota INL n°2926/2018.

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