Ravvedimento speciale scontrini. Intrecci con la compliance

Un commerciante al dettaglio vorrebbe regolarizzare la mancata emissione degli scontrini, si tratta di circa 10 scontrini elettronici,  ricorrendo al c.d ravvedimento operoso.

E’ a conoscenza della nuova sanatoria degli scontrini prevista dall’art.4 del DL 131/2023, c.d. decreto energia, tuttavia non ha ancora del tutto chiara la differenza tra ravvedimento speciale degli scontrini e ravvedimento operoso ordinario.

Quando si può ricorrere alla sanatoria? 

L’art.4 del DL 131/2023, c.d. decreto Energia, prevede quanto segue:

I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o piu’ violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state gia’ constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state gia’ oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

Detto ciò, in base al comma 1, lett b-quater art.13 del D.Lgs 472/1997, laddove la violazione sia stata già constatata con PVC, per le  violazioni che rientrano tra quelle indicate nell’articolo 6, commi 2-bis – limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri – e 3, o nell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non è possibile utilizzare il ravvedimento operoso ordinario.

Tuttavia la suddetta sanatoria permette di superare tale preclusione:

  • per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023,
  • anche se sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e
  • sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Per avvalersi della norma di cui al DL Energia,  il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.

Laddove non è intercorso PVC , potranno essere sanate in ravvedimento ordinario sia le violazioni commesse prima del 2022 che dopo il 30 giugno 2023.

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