Credita Iva inesistente. Chi paga il curatore o il fallito?

Un contribuente, ex titolare di partita Iva, poi fallito,  ha ricevuto un avviso di recupero di un credito Iva inesistente per omessa presentazione della dichiarazione, credito sorto in pendenza di procedura e utilizzato dal curatore per pagare delle ritenute da lavoro autonomo su alcuni compensi erogati a professionisti intervenuti per adempimenti legati alla stessa procedura fallimentare.

Dopo la chiusura del fallimento, la dichiarazione Iva avrebbe dovuto essere presentata dal curatore o dal fallito?

L’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dispone che “Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 [relative al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 c.c., n.d.r.] sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore”.

Dal punto di vista degli adempimenti Iva, oggetto dell’atto di recupero in trattazione, l’articolo 74-bis, comma 2, del decreto IVA dispone che “Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l’esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore.”

Su tale passaggio, la circolare n. 26/E del 22 marzo 2002 precisa che “la chiusura della procedura fallimentare integra una fattispecie di cessazione dell’attività, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, anche nel caso di ritorno in bonis del soggetto fallito.

Il curatore sarà tenuto a presentare la dichiarazione di cessazione dell’attività entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’impresa, e sarà tenuto all’adempimento di tutti gli altri obblighi connessi all’applicazione del tributo, compresa la presentazione della dichiarazione annuale, negli ordinari termini di legge”.

In sostanza,  come anche ribadito nella risposta, Agenzia delle entrate, n°34/E 2020, tutti gli adempimenti IVA inerenti al periodo compreso fra l’apertura e la chiusura del fallimento sono a carico del curatore, inclusi gli obblighi di dichiarazione.

Nella stessa risposta, l’Agenzia delle entrate ha aggiunto che la chiusura del fallimento ex articolo 130 della legge non pregiudica la legittimazione del curatore fallimentare ad eseguire i connessi adempimenti fiscali, finalizzati anche all’acquisizione di eventuali crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni fiscali.

Nei fatti, gli adempimenti sono rimandati alla persona del curatore.

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