Proroga delle imposte non solo per i redditi da partita iva. Attrazione di tutti i redditi dichiarati

Il DL 145/2023 ha previsto la proroga del secondo acconto delle imposte per i soggetti titolari di partita Iva. 

A tal proposito, laddove oltre ai redditi riconducibili all’attività di impresa o di professione svolta, il contribuente in regime forfettario abbia ulteriori introiti riconducibili alla sua sfera privata, ad esempio un reddito da locazione, anche rispetto a tale componente reddituale tassato Irpef, è possibile rimandare il pagamento dell’acconto? 

L’art.4 del DL 145/2023 dispone quanto segue:

per «il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Detto ciò, in riferimento alla rimodulazione degli acconti dei soggetti ISA effettivi e non ( du rate, 50% ciascuna del totale acconti, verifica obbligo versamento acconti al rigo RN 34 “differenza”, LM 42 per i forfettari), con la risoluzione n° 93/2019, l’Agenzia delle entrate, aveva avuto modo di chiarire che la novità era applicabile:

  • oltre che alle imposte individuate espressamente dall’articolo 58 del decreto-legge n. 124 (Irpef, IRES e IRAP) del 2019, anche
  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE); ecc.

Da qui, noi di Investire Oggi riteniamo che il soggetto titolare di partita iva ai fini della proroga del 2° acconto, può considerare oltre che l’acconto dovuto sul reddito prodotto in regime  forfetario anche quello legato al reddito da locazione (vedi quadro RN).

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