Con l’avvicinarsi delle ferie estive, il Sig. Rossi apprende dal suo datore di lavoro – tramite una comunicazione ufficiale – che le ferie estive verranno anticipate nel mese di giugno, anziché nel mese di agosto come accaduto negli anni passati. Il Sig. Rossi, spiazzato dalla decisione aziendale, è intenzionato a fare reclamo. Tuttavia, non è sicuro se la decisione aziendale è legittimo o meno. Come dovrebbe comportarsi il Sig. Rossi in questi casi?
Innanzitutto, occorre sapere che l’esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente al datore di lavoro quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa. Tuttavia, tale potere non è privo di vincoli, in quanto occorre:
- tenere conto degli interessi del lavoratore (art. 2109 cod.civ.);
- comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie con qualche preavviso che, secondo correttezza e buona fede, è utile a consentire al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso;
- rispettare il principio per cui le ferie debbono essere godute entro l’anno e non successivamente.
Pertanto, è illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché:
- non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali;
- non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche.
Quindi, non essendo indicate nella lettera alcuna esigenza produttiva aziendale, e considerato che non si è tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori, la determinazione unilaterale del datore di lavoro è assolutamente illegittima.