Le avventure del Sig. Rossi. Trasformazione part-time: quando è possibile?

La possibilità di richiedere la riduzione dell’orario di lavoro dipende innanzitutto dal CCNL applicato. Esistono già alcuni contratti collettivi, come quello del Commercio e Terziario, che prevedono la possibilità di richiedere la trasformazione del contratto da full-time a part-time, e l’obbligo da parte dei datori di lavoro con un determinato livello occupazionale di accogliere le richieste dei lavoratori in tal senso.

Tuttavia, nelle realtà aziendali molte piccole composte da un limitato numero di lavoratori, la lavoratrice mamma potrebbe correre il rischio che la sua domanda non venga accettata. Questo perché il datore di lavoro potrebbe dimostrare di non poter assumere un altro lavoratore per l’orario residuo.

In ogni caso, il Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015) ci viene in aiuto con l’art. 8, comma 7, prevedendo la possibilità in capo al lavoratore di poter richiedere per un determinato periodo successivo al parto la trasformazione del rapporto da full-time a part-time.

In particolare:

  • Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta”.

Quindi, la legge concede la possibilità di ridursi l’orario di lavoro, fino al 50%, in sostituzione della fruizione del congedo parentale. La durata del part-time, in tal caso, rispecchierebbe la durata del congedo facoltativo stesso e non può andare oltre. In altre parole, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time è a termine, finito il periodo pari al massimo a quello previsto per il congedo parentale, il rapporto torna ad essere full-time.

È possibile richiederlo anche dopo aver richiesto già un congedo parentale, essendo sufficiente che il periodo richiesto, sommato al congedo, stia nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 151/2001. Inoltre, la riduzione del rapporto non può eccedere il 50% dell’orario contrattualmente previsto.

Tale facoltà è esercitabile entro i 12 anni di vita del bambino o entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Il datore di lavoro non può sottrarsi alla trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, ed è tenuto a procedere alla trasformazione entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.

Lascia un commento