Le avventure del Sig. Rossi. Caldo eccessivo: è possibile rifiutare la prestazione lavorativa?

Innanzitutto, in base all’art. 2087 cod. civ. il datore di lavoro è obbligato a tutelare la salute e l’integrità fisica e morale del lavoratore, per fare ciò deve adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che sono necessarie, in base alla tipologia di lavoro e sulla base dell’esperienza e della tecnica.

Bisogna partire dal presupposto che non c’è una temperatura ordinaria o univoca da rispettare nei luoghi di lavoro: è chiaro che se in ufficio fa caldo è diverso da una fabbrica, oppure da un lavoro all’aperto sotto il sole, o in una cucina di ristorante oppure da altri tipi di lavoro.

Sarà quindi in fase di valutazione dei rischi che il responsabile della sicurezza dovrà stabilire qual è la temperatura ordinaria ideale, ovvero la temperatura massima e minima a cui potrà essere sottoposto il lavoratore.

In tema di caldo o freddo eccessivo sul posto di lavoro, la Cassazione (sentenza 1° aprile 2015 n. 6631) ha riconosciuto al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro senza perdere il diritto alla retribuzione nel caso di temperature proibitive.

In conclusione, il lavoratore, nel caso in cui a lavoro fa troppo caldo, può andare via e chiedere un permesso se:

  • il caldo eccessivo è dovuto a malfunzionamenti degli impianti di climatizzazione;
  • se il caldo è dovuto a eventi atmosferici eccezionali.

È chiaro che la situazione cambia in base all’ambiente di lavoro: come detto un conto è che fa caldo in ufficio e un conto se il luogo di lavoro è la cucina di un ristorante o l’altoforno della fabbrica. Comunque, nel caso in cui il lavoratore è obbligato a lavorare nonostante le alte temperature, ci sono comunque norme e prassi da seguire per evitare danni alla propria salute.

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